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martedì, 26 settembre 2006

Lucca, data dell’inoltro o del deposito

.

Alla Cortese Attenzione del

 

CAPO  dell’ UFFICIO  della

PROCURA della  REPUBBLICA

 

del  TRIBUNALE  di

 

L U C C A      LU

 

 

Oggetto: Esposto di circostanze e richiesta di valutazione ai fini di una eventuale azione penale.

 

 

I sottoscritti Cittadini Italiani, di cui in calce sono riportati i dati anagrafici, con la presente si rivolgono alla Funzione ed Autorita’ Giudiziaria attribuite al Suo Ufficio per

 

ESPORRE

 

con piena e consapevole responsabilita’, e sottoporre alla autonoma valutazione della Procura della Repubblica – Ufficio Titolare della Azione Penale -, fatti e circostanze che essi ritengono potrebbero avere rilevanza penale.

 

Fatti e circostanze che preoccupano perche’, a giudizio degli esponenti, essi potrebbero mettere a rischio, per il futuro, la tutela e la certezza dei Diritti Costituzionalmente garantiti ad ogni Cittadino.

 

Fatti e circostanze  che potrebbero prefigurare inoltre deviazioni insopportabili del nostro sistema ordinamentale e potrebbero costruire, se non tempestivamente e severamente contrastati, condizioni di indebita alterazione del quadro di regole su cui si fonda la nostra Societa’ Nazionale, ed il rapporto dei poteri tra Funzioni ed Amministrazioni dello Stato.

 

Cioe’ fatti e circostanze che il nostro sistema giuridico definisce “Atti di natura eversiva”.

 

Infatti

 

PREMESSO CHE

 

1.      il Tribunale per i Minorenni di Firenze, in data 9 Settembre 2004, ha emesso la sentenza-ordinanza (che si allega in copia come Annesso A), con la quale ha disposto, con “efficacia immediata”, che all’intero nucleo familiare del sig. Chfouka Salah - Cittadino del Regno del Marocco immigrato in Italia, dove risiedeva nel territorio di Capannori Provincia di Lucca, fino all’intervento di un decreto di espulsione firmato dal Sig. Prefetto di Lucca in data 21 Maggio 2004 -  era riconosciuto il Diritto a permanere sul territorio italiano, nell’esclusivo e prevalente interesse della figlia minorenne Hind, e disponeva il loro conseguente Diritto a ricevere un regolare Permesso di Soggiorno per “motivi familiari”, con il connesso Diritto del capo famiglia ad esercitare attivita’ lavorativa;

 

2.      La sentenza-ordinanza aveva conoscenza e dava atto che nei confronti del predetto Chfouka Salah fosse stato disposto il citato decreto prefettizio di espulsione.

 

[Tale decreto - va ricordato, anche se cio’ e’ ininfluente nel contesto del presente esposto - era stato determinato dalla conforme richiesta della Questura di Lucca, presentata al Prefetto nella stessa data del decreto. Successivamente il provvedimento espulsivo era stato confermato dallo stesso Prefetto in base al rinnovato ed identico parere della medesima Questura che risulta motivato e giustificato non per atti illeciti consumati dall’interessato ed accertati dall’Autorita’ competente; ma sulla affermazione che “non fosse mai stata presentata formale domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell’interessato” .

 

Tale affermazione e’ stata contestata dall’interessato che sostiene di aver presentato regolare richiesta ed esibisce un foglio timbrato dalla Questura con apposta manoscritta la dicitura “rinnovo permesso” accanto alla data di appuntamento.

 

In prima istanza il Tribunale di Lucca non ha riconosciuto che tale apposizione potesse immediatamente essere riferita od attribuita alla Questura e pertanto ha confermato la validita’ del provvedimento espulsivo. Contro tali decisioni Chfouka Salah sta espedendo, tramite i propri legali, i previsti ricorsi giurisdizionali];

 

3.      Il Tribunale per i Minorenni, pur non entrando nel merito di tale provvedimento espulsivo (ancorche’ impugnato dall’interessato), motivava la propria disposizione esecutiva (peraltro in via provvisoria ed urgente, rimanendo impregiudicato l’esito della decisione definitiva) sulle sole ragioni ed argomentazioni normative di propria specifica competenza, e cioe’: “La tutela dei minori accompagnati e non, immigrati e non;

 

4.      Tali argomentazioni sono state esplicitate in sentenza con puntuali riferimenti alla normativa vigente in tema di Immigrazione (L. 189/02 detta Legge Bossi-Fini), per la parte specifica ove si tratta la materia del Diritto dei minori.

 

Riferimenti confortati dai richiami (citati in sentenza) alla Costitituzione Italiana ed al quadro normativo sulla tutela dei minori definito, oltreche’ dalla Legge Bossi-Fini, anche dal D. Lgs 286-1998 e persino dal C.P. (art. 570) in relazione alla violazione dei doveri di assistenza e mantenimento del minore da parte dei responsabili della potesta’ di genitori (art. 316 c.c.), ed al Diritto Internazionale comunemente accettato, come la Convenzione di New York sui Diritti dei Minori, ratificata dal nostro Parlamento;

 

5.      La sentenza-ordinanza veniva notificata con urgenza, via fax, alla Questura ed alla Prefettura, Amministrazioni deputate alla esecuzione di quel provvedimento giudiziario, emesso, si ricorda, “con efficacia immediata”;

 

6.      La Questura veniva anche richiesta dal Tribunale di depositare tempestivamente la documentazione (copia del provvedimento di espulsione e delle motivazioni del mancato rinnovo del permesso di soggiorno) ritenuta da quell’organo giudiziario necessaria ed idonea per determinare il pronunciamento definitivo di quel Tribunale. Alla data del 9-10-2004 nessuna documentazione, per quanto esigita dalla Autorita’ Giudiziaria, risultava essere pervenuta dalla Questura alla cancelleria od alla segreteria del Giudice Romagnoli;

 

7.      Il Questore di Lucca ha ritenuto di non ottemperare ad alcuna di tali disposizioni esecutive. Ne’ ha restituito al Cittadino Chfouka i documenti di identita’, movimento (patente di guida) e attivita’ lavorativa (tesserino della Camera di Commercio) inibendone dunque il Diritto a svolgere attivita’ lavorativa ed alla affermazione della sua stessa identita’;

 

8.      Egli ha inoltre resistito alla richiesta (depositata in data 18 Settembre 2004) del legale che cura gli interessi della Famiglia Chfouka, l’Avv. Casella Mauro, il quale l’aveva presentata anche come diffida a procedere alla esecuzione di una sentenza gia’ di per se stessa e per sua stessa esplicita volonta’“immediatamente efficace”;

 

9.      Solo in data 4 Ottobre il Sig. Questore di Lucca, Dott. Manzo, ha ritenuto di giustificare il proprio comportamento omissivo con la lettera “Cat A12/Imm.-04” destinata al legale della famiglia Chfouka che alleghiamo al presente esposto (come Annesso B) avendone ottenuto copia e dichiarazione liberatoria d’uso e pubblicizzazione da parte dell’interessato e dai componenti maggiorenni del suo nucleo familiare;

 

tutto cio’ premesso, gli esponenti

 

CHIEDONO

 

di sapere se l’Ufficio della Procura della Repubblica, Titolare della Azione Penale, non ritenga di conseguenza:

 

a.                  Che sia fatto gravissimo e di evidente rilevanza penale la testarda omissione del Questore di atti dovuti, e la sua esplicita volonta’ di non dare esecuzione  ad una sentenza-ordinanza, comunque “immediatamente efficace” perche’ tale definita nel suo dispositivo.

Una sentenza-ordinanza emanata da un Organo Legittimo della Funzione Giurisdizionale Italiana, pur restando impregiudicato il Diritto della Amministrazione di impugnare sia la sentenza-ordinanza notificata (cosa che a noi sembra comunque irritale in una fase provvisoria del giudicato), sia l’esito (oltreche’ della decisione definitiva di quel Tribunale) dei ricorsi presentati dalla Amministrazione nelle forme legittime e previste davanti ad organismi girisdizionali deputati a valutarli e che da tali organismi fossero stati eventualmente respinti;

 

b.                 che da parte del Questore sia stato mantenuto un inaccettabile atteggiamento pretestuoso ed illecito, gravemente lesivo dei doveri di Ufficio e contrario alle norme dell’Ordinamento Italiano fissato dalla Costituzione,

 

ü        Omettendo di eseguire le disposizioni dell’Autorita’ Giudiziaria, trasmesse da quel Tribunale dei Minorenni con “efficacia immediata” -,

ü        Contestando la “ritualita’” della decisione di quel Tribunale – quasi che le sentenze della Magistratura possano essere ritenute “accettabili ed eseguibili” solo ove assecondino i desiderata degli organismi amministrativi dello Stato, cosa che ai nostri occhi appare quantomeno inopportuna ed illecita -,

ü        Arrivando ad affermare esplicitamente di non riconoscere la legittimita’ del Tribunale dei Minorenni (in specie pag. 2 rigo secondo della citata lettera del Questore) a determinare effetti sul decreto espulsivo, quando la stessa sentenza-ordinanza (come e’ ovvio ed ordinario che avvenga in simili atti giudiziari) richiama esplicitamente i riferimenti normativi di tale legittimazione a sentenziare;

ü        E comunque ad osteggiarne le decisioni vanificando l’obiettivo che la sentenza-ordinanza voleva autoritativamente perseguire e determinare;

ü        e di averlo fatto proprio mentre afferma di aver attivato, con una nota “rituale” alla Avvocatura di Stato, un formale ricorso nei confronti di quella sentenza-ordinanza provvisoria presso la sovraordinata  Corte d’Appello dei Minori;

c.                  Che appaia inquietante e meritevole di sanzione l’atteggiamento irrisorio mantenuto dal Questore nei confronti delle prerogative del Tribunale dei Minorenni, laddove e’ stata lasciata senza esito anche la richiesta di quel Tribunale di depositare specifica documentazione necessaria alla determinazione della sentenza definitiva

 

d.                 Che tale comportamenti omissivi e renitenti configurino una insopportabile ed arbitraria limitazione delle prerogative costituzionali di un organo giudiziario indipendente da parte di un funzionario di una Amministrazione meramente esecutiva, tanto da far temere fortemente che una simile presunzione di indipendenza dalla Costituzione, dalla Legge e dalla subordinazione ordinamentale (pur non volendola considerare una sfrontata dichiarazione di sprezzante insofferenza a quei vincoli) ben possa prefigurare futuri scenari preoccupanti di arbitrarieta’ e pretesa di insindacabilita’ (anche nei confronti della Magistratura) da parte delle Amministrazioni dello Stato, e determinare la proliferazione di ingiustificate ed illecite limitazioni, per tutti i Cittadini Italiani (e dunque non solo nei confronti dei Cittadini Immigrati), dei Diritti e delle garanzie Costituzionalmente tutelati;

 

e.                  Che la deliberata omissione da parte del Questore e degli Organi preposti alla esecuzione di una qualsiasi sentenza e, nel caso, espressamente invitati a farlo dalla stessa Autorita’ Giudiziaria emanante il provvedimento, configuri estremi di concreta violenza privata, arbitraria ed ingiustificata, nei confronti dei Cittadini interessati dal provvedimento disatteso dal Questore (le Persone del nucleo familiare Chfouka). E che tale violazione dei Diritti Civili ed Amministrativi Personali si sia concretizzato in maniera particolare nei confronti di Chfouka Ymane della quale si sostiene che sia in una condizione di irregolarita’ similare a quella del padre Salah, e che dunque tale condizione sarebbe sanabile solo secondo le medesime procedure per lui suggerite, estemporaneamente, nella citata lettera del Questore.

 

Siano consentite alcune considerazioni finali, sui punti sopra esposti, per meglio argomentare l’interesse degli esponenti e la loro convinzione di essere legittimati, come Cittadini ordinari, alla stesura del presente esposto ed alla conoscenza del suo esito.

 

ü                  La sentenza-ordinanza del Tribunale dei Minori non ha inteso, a nostro parere, entrare nel merito delle motivazioni del decreto espulsivo.

Ne’ piu’ ne’ meno, cioe’, di quanto accada con una sentenza-ordinanza di un Tribunale della Revisione (comunemente detto della Liberta’), il quale non entra nel merito delle contestazioni penali nei confronti di un soggetto imputato, per il quale sia stato disposto anche un ordine di carcerazione preventiva.

Infatti tale istanza di garanzia delibera solamente sulla sussistenza o meno delle condizioni previste per la emissione di quel provvedimento restrittivo della liberta’ personale, come effetto e misura collaterale delle imputazioni ascritte. Cioe’ valutando e deliberando, pur senza intervenire sulla fondatezza delle imputazioni, sulle sole conseguenze immediate, limitative di Diritti prevalenti (la liberta’ personale), desunte dagli inquirenti in base a quelle imputazioni ed in funzione di esse.

Non diversamente accade quando un diverso Organismo giurisdizionale, pur senza entrare nel merito delle condanne inflitte, tuttavia valuta e decide su una istanza di incompatibilita’ sanitaria con la condizione di privazione della liberta’, avanzata da parte di un reo in stato di detenzione, e ne dispone la rimessione in liberta’ (condizionando certamente la applicazione degli effetti restrittivi di quelle pur legittime condanne), ancorche’ limitata nella forma degli arresti domiciliari.

Tali organismi deliberano dunque in relazione alla prevalenza di beni tutelati (liberta’, salute psico-fisica) ai quali si attribuisce preminenza su altre diverse condizioni e circostanze sulle quali pur siano stati emessi altri e specifici provvedimenti. E naturalmente influenza la efficacia ed applicabilita’ di tali provvedimenti pur non entrando nel merito degli stessi.

 

ü                  Come avviene per tali organi giurisdizionali, il Tribunale dei Minorenni ha dunque valutato circostanze altre e diverse (cioe’ la presenza nel nucleo familiare degli Chfouka di una ragazza minorenne ed il suo prevalente diritto ad essere tutelata nella sua personale condizione oggettiva di soggiorno nel nostro Paese) da quelle poste a base del decreto espulsivo nella vicenda esaminata, e le ha esplicitamente ritenute preponderanti sugli effetti delle decisioni emanate da altri e diversi organismi amministrativi.

 

ü                  Tanto e’ sufficiente, a nostro modesto avviso, a far apparire del tutto arbitraria la affermazione del Questore secondo la quale “il provvedimento espulsivo non e’ mai stato revocato o sospeso da nessuna autorita’ legittimata a farlo e pertanto (esso) e’ da ritenersi tutt’ora valido ed efficace”.

 

ü                  Sono forse impunemente non eseguibili le decisioni degli organismi giudiziari, quali essi siano, da parte di organismi meramente esecutivi, per quanto tali organi esecutivi (e persino gli organi inquirenti) possano essere convinti della non corretta interpretazione delle reali circostanze da parte di quegli organi giurisdizionali? Questo e’ tuttavia accaduto.

 

ü                  Il questore usa la medesima supponenza ed autoreferenzialita’ quando definisce la posizione della Sig.na Ymane Chfouka, defininendola semplicemente irregolare.

 

ü                  Ebbene la condizione di “presunta irregolarita’” di tale Persona, Ymane Chfouka, (quand’anche fosse corretto ritenerla effettivamente tale) sarebbe stata comunque determinata, a parere degli esponenti, non tanto dall’intervenuto decreto espulsivo nei confronti del proprio padre, quanto dall’immotivato ed illecito ritardo della Amministrazione Italiana nella regolarizzazione della sua personale posizione.

 

ü                  Essa infatti giunse regolarmente in Italia il 26 Settembre 2003, ancora minorenne, per il consenso rilasciato dalle Autorita’ Italiane (Questura di Lucca e la Ambasciata italiana in Marocco) alla richiesta di ricongiungimento familiare presentata dallo Chfouka, e presento’ tempestivamente richiesta di regolare permesso di soggiorno confortata dalla completa documentazione necessaria.

 

ü                  Ora: la Legge fissa in 20 giorni il limite massimo per la regolarizzazione di simili pratiche, quando esse siano perfette nella documentazione richiesta (e tali erano le documentazioni presentate da tutte le componenti della famiglia Chfouka), ma ad otto mesi di distanza, quando cioe’ veniva emanato il decreto espulsivo per il padre Salah, la Sig.na Ymane (come le altre sue familiari) non risultava ancora regolarizzata dall'Ufficio della Questura di Lucca. E senza alcun ragionevole motivo.

 

ü                  Con la sua lettera il Questore di Lucca sembra voler affermare dunque che una violazione di Legge, consumata da funzionari dello Stato e senza alcuna giustificazione, sarebbe comunque idonea a determinare per una Persona conseguenze devastanti (e che si pretende siano legittime) in virtu’ di atti successivi e per estensione non dichiarata dei suoi effetti. Atti non correlati alla medesima Persona, e posti in essere dai medesimi funzionari responsabili della violazione originaria.

 

ü                  Conseguenze per la Persona che, pur se si volesse ritenere legittimo quel successivo decreto di espulsione del genitore, non avrebbero potuto certamente concretizzarsi, con l’automatismo preteso, ove si fosse rispettato precedentemente il disposto legislativo e dunque il Diritto della Persona Ymane Chfouka e delle altre due donne sue familiari.

 

ü                  Essendo venuta meno la causa originaria della loro presenza in Italia” recitava, a dimostrazione di questo assunto,  la prima notifica della Questura alle familiari dello Chfouka, quando cioe’ si preannunciava loro l’orientamento ad opporre diniego alla loro regolarizzazione (notifica qui allegata come Annesso C).

E questo accade quando invece la nostra legislazione conferma, in caso di assenza intervenuta o addirittura di morte di un Cittadino (cioe’ l’unica causa non redimibile di una assenza), che ai familiari sopravvissuti siano estesi i diritti determinati dal rapporto di parentela (o anche di pura e sola convivenza) con il dante causa, fino alla permanenza nella abitazione con il subentro automatico negli eventuali contratti di affitto.

 

ü                  Qui invece si pretenderebbe che “avendo ucciso un uomo” sia legittimo pretendere che i suoi familiari cessino da qualsiasi diritto determinato dal loro esser Persone e Cittadini e familiari del “deceduto” e che essi siano espropriati anche dei diritti correlati al rapporto di parentela con “il morto”. E che dunque essi siano necessariamente accomunati alla “semplice rimozione” del loro congiunto. E cio’ si pretenderebbe che fosse una conseguenza legittima  della circostanza che, violando la Legge, non sia stato regolarizzato in precedenza il loro personale rapporto anagrafico con lo Stato.

Cosi’ e’ accaduto ad esempio che Salah Chfouka non abbia potuto iscrivere il proprio nucleo familiare nella anagrafe del Comune di residenza (Capannoni), precedentemente al decreto espulsivo, proprio a causa dell’immotivato ritardo nella regolarizzazione del nucleo familiare, e che – successivamente al decreto – sia stata disposta la cancellazione dello Chfouka dai registri anagrafici del Comune e dunque si sia determinato il dissolvimento anagrafico di tutto il nucleo familiare. dalla residenza nel Comune di Capannoni. Esponendo le tre donne superstiti ad una condizione di totale insicurezza ed assenza delle assistenze previste.

(Con quale legittimazione ad esempio il Comune potrebbe dare corso ai progetti di integrazione ed assistenza economica, pur gia’ elaborati per il nucleo familiare dello Chfouka, senza esporsi a critiche pubbliche e non ultimo anche a responsabilita’ di rilevanza penale?)

Una cancellazione anagrafica, quella disposta per lo Chfouka, assolutamente tempestiva, a differenza di quanto avviene oggi per la esecuzione di una sentenza-ordinanza di un Tribunale di questo Paese.

 

Agli esponenti sembra incredibile che la consumazione di un reato possa consolidare effetti legittimi di atti e circostanze conseguenti a quel reato e consideriamo cio’ una insopportabile aberrazione della Cultura del Diritto Positivo che ci anima, e che contraddistingue il nostro Paese, nella Sua Costituzione e nel Suo Ordinamento.

 

I sottoscritti esponenti pertanto

 

CHIEDONO

 

all’Ufficio della S.V. di valutare molto attentamente se i comportamenti personali posti in essere dal sig. Questore di Lucca, Dott. Manzo, e dalla Amministrazione di Polizia non possano configurare chiari estremi di reati penali e di violenza privata (suscettibili dunque questi ultimi di doverose azioni e richieste risarcitorie, come recita l’art. 28 della nostra Costituzione – rimasto per ora intoccato dal delirio del suo cambiamento -).

 

E, nel caso, che l’Ufficio provveda ed agisca perche’ i responsabili siano perseguiti, per ciascun reato, con la fermezza con cui si procede contro qualsiasi altro Cittadino, autoctono o immigrato, responsabile di qualsivoglia reato.

 

Tanto chiediamo - unitamente alla cortese richiesta di essere informati, secondo le previsioni di Legge, sugli esiti del presente esposto - nella dottrina comunemente condivisa del Diritto Positivo, secondo la quale ogni reato ha una responsabilita’ penale personale, ma viene perseguito anche e soprattutto nell’interesse pubblico e generale, in ragione della indubbia rilevanza che qualsiasi e ciascun reato ha, per qualsiasi cittadino, nella alterazione del quadro di regole che un Paese si sia dato, per la ordinata e pacifica convivenza sociale, e che sia stato voluto e previsto dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato, a salvaguardia del Diritto Personale ed a tutela del comune interesse ed al rispetto assoluto di tali norme.

 

Con cio’ riteniamo di aver esaurito il nostro doveroso esposto e salutiamo con fiducia e rispetto istituzionale.

 

 

                                                                                                                                    I  FIRMATARI

 

 

Cognome e Nome                     n. a il                                      Residenza                                           firma leggibile

postato da: laura56 alle ore 17:23 | Link | commenti
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martedì, 26 settembre 2006

Il caso del Prof. Salah Choufka non è l'unico né a Lucca, né, tanto meno, in Italia. Tanti  altri immigrati pagano sulla propria pelle la prepotenza di uno stato che fa dell'immigrazione una questione di mero ordine pubblico e non, invece, un'opportunità di crescita per l'intera società. Ciò che è sbagliato  è il modo con cui viene “gestito” il fenomeno migratorio in Italia. Ne abbiamo parlato con Donatella Francesconi, giornalista che è stata a lungo coordinatrice dello sportello RAM ( Rete Accoglienza Migranti) della CGIL di Lucca che da vari anni accompagna  il difficile e incerto percorso di regolarizzazione di centinaia di immigrati sul nostro territorio.

 

D: Puoi spiegarci qual è la procedura che deve espletare un immigrato per ottenere il permesso di soggiorno?

 

R: innanzi tutto, in Italia sono chiusi i flussi migratori quindi un immigrato puo' chiedere solo il rinnovo del permesso di soggiorno o quello per turismo o per ricongiungimento familiare nei casi previsti dalla legge. A Lucca, fino a poco tempo fa, era necessario prendere per prima cosa un appuntamento con lo sportello immigrazione della Questura. Poi, nella data stabilita, ci si recava in questura per depositare la documentazione e ritirare la ricevuta con foto apposta sul modulo predisposto dal ministero dell’interno.

Dopo di che, quanto c’è da aspettare non è dato di saperlo. La legge Bossi Fini prevede che la pratica del rinnovo debba essere espletata entro venti in giorni, ma in realtà i tempi di attesa arrivano persino a superare l’anno.

 

D: E quali sono le conseguenze di questo ritardo per l'immigrato?

 

R: L'immigrato è senza permesso di soggiorno. Il tagliando dell’appuntamento provava unicamente che era stata avviata la richiesta del documento. Ma non serviva per allontanarsi dalla Provincia in quanto la  validità era frutto di una prassi non formalizzata che ha efficacia  solo per i territori di competenza delle singole questure. 

 

D: poi che cosa accade?

 

R: Oggi l’appuntamento non si prende più, ma si fa la fila direttamente allo sportello, dove vengono accettate non più di un certo numero di pratiche al giorno. L’immigrato si presenta munito di tutti i documenti necessari al rinnovo del permesso di soggiorno.  Sperando che vadano tutti bene, che non manchi niente, altrimenti deve tornare su appuntamento, gli viene rilasciata una ricevuta. E' il modulo del Ministero sul quale viene collocata la sua foto ed, eventualmente, quella dei figli minori. Questa ricevuta  è un permesso provvisorio in attesa della valutazione della sua richiesta di rinnovo. Egli può muoversi dall'Italia ma è soggetto ad altre grossissime limitazioni dei propri diritti. Ad esempio non può prendere in affitto una casa; non può sostenere l'esame della patente; non può cambiare lavoro; non può iscriversi alle liste di collocamento; non può recarsi all'estero; non può essere assunto;  vi sono grosse magagne per, ad esempio, iscrivere i figli all'anagrafe.

 

D: Quanto ci mette la questura a valutare la sua richiesta?

 

R: i tempi di attesa arrivano fino a sei mesi. L'immigrato, in questo lasso di tempo, può fare solo ciò che faceva prima della richiesta del rinnovo. Nient'altro. Se, ad esempio, lavora in una qualsiasi fabbrica egli risulta in regola ad un eventuale controllo ma gli imprenditori, spesso,  fanno dei problemi e premono perché l'immigrato si regolarizzi definitivamente. Molti immigrati fanno il mestiere del camionista ma sono impediti dal poter recarsi all'estero. Questa limitazione alla libertà di movimento può portare al loro licenziamento. Vi sono stati dei casi a Lucca nei quali le pratiche di un immigrato sono state perse ed egli ha dovuto attendere un anno per poi essere obbligato a ripresentare tutta la documentazione necessaria. Inoltre, il cittadino straniero non può assolutamente lasciare l’Italia per tutto il tempo del rinnovo del soggiorno.

 

D: E l'immigrato non può fare niente in questi casi?

 

R: Il problema è che la comunicazione di una eventuale perdita della pratica avviene verbalmente e non in forma scritta. Quindi l'immigrato non ha prove per avviare contro l'amministrazione una procedura di diffida  a procedere che obbliga il soggetto pubblico a dare una risposta entro sessanta giorni. Ma la diffida può essere presentata in tutti i casi di ritardo, oltre i 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il passaggio successivo, in mancanza di risposta, è la denuncia alla Procura della Repubblica.

 

D: Nonostante le procedure di regolarizzazione siano disciplinate dalla legge si verifica un'enorme discrezionalità da parte delle questure. Potresti farci altri esempi che evidenziano la violazione dei diritti degli immigrati?

 

R: il primo riguarda quanto detto  precedentemente. Se la documentazione del richiedente viene perduta all'interno degli uffici, egli deve consegnarla di nuovo con conseguente allungamento infinito dei tempi. Un’ altra riguarda il fatto che agli sportelli della questura non ci sono traduttori. Tutti i moduli, ad esempio l'elenco dei documenti necessari alla richiesta del rinnovo, sono in italiano e per di più in un linguaggio burocratico ostico.

Altri casi riguardano  il ricongiungimento familiare, il cambio di residenza, la nascita dei figli. Per ogni minimo cambiamento della situazione sociale dell'immigrato egli deve aggiornare il suo permesso di soggiorno dovendolo lasciare per i tempi sopra indicati negli uffici della questura. Questa lentezza porta molti immigrati a non dichiarare tutto e questo comporta  poi dei problemi al momento  del rinnovo. Se ad esempio un immigrato è disoccupato non può lasciare il suo permesso di soggiorno per un periodo così lungo alla questura perché ne ha bisogno per cercare lavoro . La legge Bossi Fini prevede un periodo di sei mesi nel quale l'immigrato può cercare lavoro per poi poter chiedere il rinnovo. Ma se per il tempo  equivalente la questura trattiene il suo permesso, anche per piccoli cambi suddetti, quali sono gli spazi di azione che rimangono all'immigrato?

Quando si apre una pratica amministrativa il soggetto pubblico ha l'obbligo di mantenere attivo il rapporto di comunicazione. Il rinnovo del permesso di soggiorno è una pratica amministrativa, ma sembra che la questura  non la consideri tale in quanto riguarda dei cittadini immigrati. Ne consegue la naturale mancanza di trasparenza  e d'informazione.

Inoltre, sempre per la legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione, la questura avrebbe l'obbligo di aprire il procedimento di diniego del rilascio del permesso per permettere all'immigrato di godere  del diritto di, entro trenta giorni, presentare nuova documentazione per supportare la pratica. Questo spesso non avviene e gli immigrati pagano  un prezzo altissimo anche per piccoli errori burocratici. Ma, ripeto, la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno è una pratica amministrativa, e tutte  sono sanabili. L'immigrato non potrebbe essere espulso perché nel periodo di tempo concesso per il rinnovo non ha consegnato tutta la documentazione necessaria in modo corretto. 

Manca anche la trasparenza sul percorso della pratica. Per questo agli uffici della questura si assiste a spettacoli come file di avvocati, pagati dagli immigrati, che si recano agli sportello solo per domandare a che punto è la pratica di rinnovo del loro cliente.

 

D: Questo “monopolio del tempo” che possiedono le questure porta a casi  discutibili di trattamenti privilegiati magari dietro  ricavi vantaggiosi di varia natura?

 

R: l'assenza di regole e tempi precisi può portare il cittadino a rincorrere favoritismi  con enorme discrezionalità da parte degli uffici e con incerto risultato. Per questo il ruolo di uno sportello come quello della RAM ha anche l'obiettivo di tutelare l'immigrato rispetto a questi abusi. Il paradosso è che i tempi di attesa per l'immigrato non sono rispettati ma quando gli viene notificato un provvedimento di espulsione  entro quindici giorni se ne deve andare, pena l'accompagnamento alla frontiera.

 

D: Ma, in tutta l'Italia avviene questo?

 

R: no, vi sono realtà, come Prato, nelle quali le questure operano in sinergia con gli enti locali e le associazioni. Ma la questura di Lucca non vuole firmare un protocollo di intesa  con il Comune, la Provincia e le associazioni del territorio e questo fa sì che l'immigrazione rimanga una questione di esclusiva gestione delle forze di polizia.

Da questo punto di vista, l'Italia è il paese più arretrato in Europa. In altri paesi dell'Unione Europea le pratiche di richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno sono gestite dagli Enti Locali. In Italia l'immigrazione è principalmente una questione di ordine pubblico.

 

D: dietro a queste palesi manifestazioni di mancanza di rispetto della dignità e dei diritti degli immigrati stanno le loro storie personali? Ci puoi fare qualche esempio?

R: un giovane immigrato di Torre del Lago si uccise sui binari della ferrovia nella snervante attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Un anziano immigrato marocchino, che abitava al Centro della Lisca, malato di tumore aveva visto perdersi le sue pratiche per il rinnovo e non poteva, non avendo il permesso di soggiorno, recarsi in Marocco per concludere a casa i propri giorni. Una famiglia senegalese alla quale era morta una bambina non poteva ritornare  in Senegal per seppellirla in quanto le pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno dei genitori erano ferme,  e questo poi avrebbe impedito loro di poter, una volta recatisi in Senegal, ritornare in Italia.  In questo caso fu determinante, per risolvere in fretta il problema, il rapporto di collaborazione che si era creato tra la Ram e l’allora dirigente dell’ufficio immigrazione

 

D: un ultima domanda. In tutto questo come si colloca il lavoro della RAM?

 

R: la RAM lavora da vari anni  in sostegno agli immigrati nel loro processo di integrazione. Fino a due anni fa il rapporto con la questura era molto più disteso. In un quadro di regole definite  vi era un costante scambio di informazioni e le associazioni come la nostra svolgevano un ruolo attivo nel rapporto con gli uffici dell'immigrazione. Da due anni a questa parte si è perso questo modo di lavorare e si è tornati a una totale chiusura della questura alle richieste delle associazioni.

 

 

postato da: laura56 alle ore 17:22 | Link | commenti
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martedì, 26 settembre 2006

Lettera aperta al Questore di Lucca sui diritti dei migranti e sui diritti per tutti.

 

Egregio sig. Questore,

mi permetta di rivolgermi a Lei in un ulteriore tentativo di trovare delle soluzioni ragionevoli ad alcuni problemi che abbiamo davanti, in modo da evitare altri contenziosi e, soprattutto, al fine di dare certezza del diritto a tutti e un futuro sereno e migliore a numerose famiglie di cittadini immigrati.

Non la seguirò quindi sulla via da lei intrapresa delle polemiche di basso profilo sul grado di rappresentatività degli esponenti delle associazioni e dei sindacati in quanto mi sembrano insensate e fuori luogo, spia evidente di una sorta di allergia istituzionale alle critiche sul proprio operato.

Mi aspettavo semmai delle scuse da parte sua per avere permesso che il mio volto e il mio corpo ( insieme a quello di altri ) venisse cineripreso dai suoi operatori come persona pericolosa o atta a delinquere mentre salivo a Maggio le scale della Questura durante un incontro concordato, con una delegazione ristretta, per discutere l'espulsione di Salah Chfouka.

Mi aspettavo delle scuse per l'incoerenza da lei dimostrata tra le parole usate per chiudere quell'incontro " affronteremo il caso con benevolenza " e  la micidiale dose di accanimento dimostrata successivamente nella vicenda Salah.

Mi aspettavo ancora delle scuse da parte sua per aver negato l'evidenza delle file e dei ritardi nel rinnovo dei permessi di soggiorno ai primi di Gennaio del 2004 quando di fronte alla mia denuncia di una situazione insostenibile per gli immigrati mi rispose secco che non c'erano problemi e non volle neanche incontrarmi.

Mi aspettavo delle scuse non per me ma ai cittadini immigrati per i ritardi nel rinnovo dei permessi di soggiorno che oscillano tra i tre e i quattro mesi, perché non ce la fate a rispettare le indicazioni della Legge ( che indica entro venti giorni ) a cui Lei fa riferimento unicamente quando parla di espulsioni.

Mi aspettavo delle scuse per la vita impossibile a cui sono costretti gli immigrati in quei tre quattro mesi in cui non hanno ancora il permesso rinnovato, perché a differenza di quanto affermato sulla stampa, e Lei dovrebbe saperlo, quella" ricevuta " non vale davvero niente per affrontare i problemi di tutti i giorni ( lavoro, casa, patente ecc. ).

Mi aspettavo delle scuse per le espulsioni non illegittime ma disumane che sono state fatte in questi ultimi giorni al campo tra Coni e cimitero, che hanno colpito donne, anziani e malati, una parte dei quali poteva essere recuperata ad un percorso di regolarizzazione e di inserimento lavorativo e sociale, spesso conviventi di donne e uomini al lavoro con regolare permesso di soggiorno.

Mi aspettavo delle scuse per i cittadini immigrati che  spesso subiscono mille piccole e grandi discriminazioni ( trattamenti a volte umilianti, ritardi a volte di mesi e mesi nelle risposte a istanze delle associazioni e/o dei legali, ritiro senza preavviso del permesso di soggiorno, disomogeneità nell'applicazione della legge e cambiamenti repentini delle disposizioni ).

Dalla Questura di Lucca non mi aspettavo inoltre la rottura di una tradizione di anni in cui, su insistenza della RAM, aveva comunque, a volte sia pure con difficoltà, applicato le ordinanze del Tribunale dei minori concedendo il permesso di soggiorno anche agli adulti colpiti da precedenti decreti di espulsione, come del resto espressamente previsto dall'art. 31 della legge 286/98 recepita tale e quale dalla legge Bossi-Fini. Con il Suo indirizzo, oggi improvvisamente, senza alcuna modifica legislativa, e senza alcuna giustificazione, rompendo questa prassi consolidata, si sostiene che in questi casi si può non ottemperare alle ordinanze del Tribunale dei Minori.

Non mi aspettavo inoltre che, vanificando gli sforzi dei suoi predecessori, si opponesse alla stipula di un vero e proprio Protocollo d'Intesa tra Sindacati, associazioni e Istituzioni, per ridurre i tempi di attesa e migliorare la qualità del servizio, non mi aspettavo infine che la Questura di Lucca non accettasse le domande di asilo politico dei cittadini sventurati che fuggono dalle guerre, dalla fame, dalle tragedie del mondo.

C'è ancora un filo di possibilità per la ripresa del dialogo e per una collaborazione, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, finalizzata a migliorare la qualità dei diritti per i cittadini immigrati e per la certezza del diritto per tutti.

Occorre un segnale chiaro e forte: la Questura deve ottemperare alle ordinanze del tribunale dei minori, senza se e senza ma. Essa può legittimamente criticarle, fare ricorso in tutte le sedi ma, nel frattempo non può non applicarle, altrimenti, se non le applica, se le ostacola, in tutto o in parte, compie un atto grave e porta oggettivamente un attacco al cuore del nostro Stato di diritto e del nostro ordinamento di legalità e di certezza del diritto per tutti.

Da qui passa la possibilità di un nuovo  e proficuo dialogo, oppure di ulteriori momenti di mobilitazione democratica e di attivazione delle istituzioni giuridiche preposte a garantire il rispetto delle sentenze e dei diritti per tutti.

Distinti saluti.

 

Virginio G. Bertini resp, CGIL immigrazione e resp, CGIL Zona di Lucca

 

Lucca, 28-10-04

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martedì, 26 settembre 2006

Il 21 maggio un cittadino immigrato a Lucca da 14 anni  viene espulso: cosa c’è dietro?

ESPULSIONE DI SALAH CHFOUKA: SPIEGATECI PERCHE’…

Chi è Salah Chfouka? La storia di un marrocchino scomodo, del suo impegno per la dignità

 

Lucca. Salah Chfouka ha oggi 50 anni. Arriva in Italia nel 1988 e dal 1989 si stanzia nell’hinterland milanese dove lavora in fabbrica e conosce la vita dura degli operai, soprattutto immigrati del nord Africa. Dopo una parentesi romana che lo porta a lavorare, fra le altre cose, con l’associazione “Senza Frontiere” di Dino Frisullo, dal 1991 finalmente giunge a Lucca dove collabora con la Cgil e con il circolo Utopia. Fonda l’associazione Italia – Marocco (Aimac). Incontra diffidenze e ostacoli da parte di italiani che connazionali, diffidenze che non impediscono comunque di stringere amicizia e collaborazione con tutti quelli che sul territorio lottano per una città diversa. Diventa una figura di riferimento per l’Islam moderato e collabora al Centro interreligioso di Agliati a Pisa. Lavora da autonomo, con tesserino della Camera di Commercio, come mediatore culturale in molte scuole, soprattutto nella Valdera. Compie opera di interpretariato per i detenuti del carcere, per il Tribunale e anche per la polizia. Aiuta i connazionali al disbrigo delle pratiche del permesso di soggiorno che, con l’avvento della legge Bossi-Fini, diventano sempre più difficili. Si arrabbia davanti agli uffici della questura quando vede i soprusi subiti dai marocchini, mancanze di rispetto e ritardi immotivati. File lunghe notti intere, giorni e salario persi da centinaia di immigrati solo perché esiste solo uno sportello per richiedere il rinnovo del permesso. Arrivano ad accamparsi davanti alla questura anche due o tre notti. Molti si scoraggiano, si parla di persone che muoiono di depressione per non poter rinnovare il permesso. Intanto nell’autunno del 2003 giungono a Lucca la moglie e le due figlie, insieme finalmente dopo 14 anni. Ma, oltre ad aiutare i connazionali, Salah deve rinnovare anche il suo di permesso di soggiorno. Il 17 febbraio chiede regolarmente appuntamento in vista della scadenza. Ma lui è un lavoratore autonomo e invece che il contratto fa fede la dichiarazione dei redditi che non si ha a febbraio ma, alla meglio, a maggio.

Il 17 maggio scadono i termini per presentare tutta la documentazione. Salah non può essere in questura perché partecipa, per l’Aimac, ad un incontro di associazioni e sindacati con la prefettura che da mesi ha chiuso le porte a chi propone un accordo per risolvere lo scandaloso problema delle file e dei tempi burocratici. Nonostante che la legge raccomandi di rilasciare il permesso entro 20 giorni dalla richiesta, siamo ormai a tempi che superano in media in 5 mesi. Salah denuncia la situazione che soffrono gli immigrati davanti ai responsabili di prefettura e questura. Il martedì gli uffici sono chiusi e il mercoledì rispediscono Salah dal commercialista. Manca un timbro sulla dichiarazione dei redditi. Parla con l’ispettore preposto per assicurarsi che non prendano questo come pretesto e riceve assicurazioni. Il 21 maggio (venerdi) si presenta agli uffici con tutta la documentazione richiesta. Gli dicono di attendere ma teme di non poter presentare la sua pratica a causa delle immense file. Si reca, dallo sportello immigrati, presso gli uffici della questura. Gli dicono ancora di tornare dopo una mezz’ora per essere ricevuto. Va intanto al bar della stazione dove, dopo pochi minuti, una pattuglia della polizia in borghese lo preleva e lo porta in questura dove gli notificano il provvedimento di espulsione. Una situazione incredibile contro lui che ha contatti diretti con la questura. Il motivo è che non ha rispettato i 60 giorni. “Come mai –commenta incredulo il giorno stesso - hanno così attenzione a questi termini quando loro non rispettano quello per legge di 20 giorni per rinnovare il permesso?". Sindacati e associazioni si mobilitano contro l’ingiusto provvedimento con presidi e manifestazioni. Ma il ricorso al Prefetto viene rigettato e il giudizio sul ricorso alla Procura (come documentiamo in un altro articolo) è una doccia fredda. Salah, da 14 anni a Lucca, con moglie e due figlie studentesse a carico per loro non ha mai presentato la richiesta di rinnovo. Oltre al danno la beffa. Confermano che deve abbandonare il paese. La Cassazione deciderà alla fine sui diritti di questa persona scomoda e che vorrebbero allontanare dall’Italia per il suo impegno a favore degli ultimi.

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martedì, 26 settembre 2006

Lucca, data dell’inoltro

 

 

 

Alla Cortese Attenzione de

 

IL  MINISTRO  pro  tempore  agli  INTERNI

On.  PISANU Giuseppe

 

IL  PROCURATORE  della  REPUBBLICA

c/o  IL  TRIBUNALE  di  LUCCA

 

IL  RESPONSABILE  pro  tempore  de

L’UFFICIO  REGIONALE  di  COORDINAMENTO

delle  QUESTURE

 

LORO  SEDI  ISTITUZIONALI

                                                                    e p.c.

I  PARLAMENTARI  IN  INDIRIZZO

c/o  GRUPPI  PARLAMENTARI  di  appartenenza

I  LEGALI  del  Prof.  CHFOUKA

c/o  I  LORO  STUDI

 

Gli  ORGANI  di  INFORMAZIONE

 

da  Ciancarella  Mario – Cittadino Italiano

in nome  proprio

 

 

Oggetto:  Esposto di circostanze sottoposto alla autonoma valutazione degli Uffici in Indirizzo, per eventuali accertamenti ed indagini ambientali, amministrative o di rilevanza penale su comportamenti di alcuni Uffici e di alcuni funzionari della Questura di Lucca.

 

 

Lo scrivente Ciancarella Mario, nato a Pescara il 18-3-1951, attualmente domiciliato presso la abitazione del coniuge Luciani Luciana, in v. Sarzanese Nord 5310 di 55040 Piano di Conca, Comune di Massarosa, Provincia di Lucca, e formalmente residente in Balbano di Lucca, v. della Chiesa II^ nr 221/A,

 

PREMESSO  CHE

 

·        Il medesimo scrivente ricopre la carica di vicePresidente nella Associazione Italia Marocco per l’Amicizia e la Cooperazione (da qui in avanti A.I.M.A.C.); ma il presente esposto, pur collegandosi alle conoscenze ed attivita’ poste in essere dallo scrivente in e per questa funzione associativa, e’ redatto a titolo strettamente personale e non coinvolge quindi nessuno dei soci e tanto meno il Presidente del sodalizio;

·        La carica di Presidente della citata Associazione e’ ricoperta dal Cittadino del Regno del Marocco Prof. Chfouka Salah, nato a Casablanca il 28-3-1954 ed immigrato in Italia con regolare permesso di soggiorno, con scadenza il 17 Marzo 2004 e validita’ per il rinnovo fino al 17 Maggio 2004;

·        Nel Settembre 2003 il Prof. Chfouka e’ stato raggiunto dai familiari, giusta la autorizzazione al ricongiungimento rilasciata dalla Questura italiana su richiesta dello stesso Chfouka;

·        Al loro arrivo la Chfouka ha tempestivamente provveduto a fissare un appuntamento per il perfezionamento della pratica, appuntamento che, dal 16 Settembre 2003, giorno di presentazione agli sportelli della Questura, veniva fissato per il giorno 14 Febbraio 2004;

·        In quel giorno, oltre al deposito della documentazione per i familiari, lo Chfouka provvedeva alla richiesta di appuntamento per il rinnovo del suo personale permesso di soggiorno, appuntamento che veniva fissato per il giorno 15 Marzo 2004, nonostante la necessita’ rappresentata dallo Chfouka di aver bisogno di maggior tempo per depositare la Dichiarazione dei Redditi, essendo il suo soggiorno sostenuto in regime di lavoro autonomo (per la sua attivita’ di mediatore culturale e di traduttore per la Questura, per il Tribunale e per il Carcere);

·        Alla data del 21 Maggio 2004, benche’ la Legge fissi in 20 giorni il termine per la regolarizzazione di un permesso di soggiorno correttamente richiesto e documentato, non era stato ancora rilasciato ai suddetti familiari alcun regolare attestato di soggiorno;

·        Al Presidente Prof. Chfouka e’ stato notificato in data 21 Maggio (all’incirca alle ore 14.00) un decreto di espulsione firmato dall’Ufficio del Prefetto di Lucca nella stessa data, letti gli atti pervenuti a quell’Ufficio dalla locale Questura in quella stessa mattina (come si rileva dal medesimo decreto).

·        Il decreto risulta motivato con la affermazione che lo Chfouka non avrebbe mai presentato domanda di rinnovo del proprio permesso di soggiorno;

·        In precedenza (circa alle ore 13.00) e senza alcuna specifica giustificazione opposta allo Chfouka sono stati ritirati con atto di sequestro tutti i documenti di identita’, di mobilita’ (patente di guida) e di lavoro (tesserino di iscrizione alla CCIA) rilasciati da Enti o Amministrazioni Italiane;

·        Il decreto e’ stato confermato in data 5 Giugno 2004 dall’Ufficio del Prefetto, in esito alla richiesta di revoca proposta dai legali dello Chfoka;

·        La conferma e’ stata motivata ribadendo, secondo quanto argomentato dalla Questura, la assenza di ogni richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell’interessato;

·        Il decreto e’ stato ancora confermato il 30 Giugno 2004 dal Giudice Terrusi del Tribunale di Lucca con sentenza in esito allo scioglimento della riserva adottata dal Giudice nella Camera di Consiglio del 29 Giugno 2004, nella quale ribadendo, per estrema ironia, che l’interessato “avrebbe potuto presentare la domanda anche oltre i termini di validita’ del permesso”, si afferma che la annotazione manoscritta  rinnovo 14 Febbraio 2004non sarebbe ascrivibile con certezza alla Amministrazione!!;

·        Tali atti sono attualmente oggetto di impugnativa a cura dei legali che tutelano gli interessi del Prof. Chfouka in ogni e qualsiasi sede essi ritengano deputata;

·        Le familiari dello Chfouka hanno recentemente ricevuto un comunicazione informativa in cui si preannuncia l’avvio di una procedura di diniego del richiesto permesso di soggiorno “essendo venuta meno a causa della espulsione del dante causa la ragione del precedente assenso al ricongiungimento” quasi che i diritti acquisiti possano essere cancellati con un semplice tratto di penna o come se diritti nati dallo stato coniugale possano essere cancellati per il semplice venir meno, per morte o allontanamento volontario o involontario, di un coniuge;

·        Poiche’ e’ convinzione dello scrivente che un simile durissimo provvedimento - e la evidente volonta’, di quei funzionari che lo hanno promosso ed avviato, di non valutare affatto la condizione dell’interessato

ü                  sia sotto il profilo umanitario dello Chfouka (presenza dei familiari);

ü                  sia sotto quello del suo inserimento sociale, essenso lo Chfouka ampiamente apprezzato come esponente laico e moderato della cultura arabo-islamica e come mediatore culturale ed interreligioso (come testimoniano le numerose attestazioni di stima di Enti, Associazioni e Cittadini giunte allo Chfouka per solidarieta’ in questa sconcertante vicenda. Attestazioni che potranno essere prodotte su eventuale richiesta successiva alla lettura e valutazione del presente esposto);

ü                  sia come esponente onesto e corretto delle Comunita’ di Cittadini Immigrati (come attestano le solidarieta’ espresse addirittura dai commercianti lucchesi del Centro storico, con gli specifici documenti dei quali potra’ essere parimenti prodotta copia);

 

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