Lucca, data dell’inoltro o del deposito
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Alla Cortese Attenzione del
CAPO dell’ UFFICIO della
PROCURA della REPUBBLICA
del TRIBUNALE di
L U C C A LU
Oggetto: Esposto di circostanze e richiesta di valutazione ai fini di una eventuale azione penale.
I sottoscritti Cittadini Italiani, di cui in calce sono riportati i dati anagrafici, con la presente si rivolgono alla Funzione ed Autorita’ Giudiziaria attribuite al Suo Ufficio per
ESPORRE
con piena e consapevole responsabilita’, e sottoporre alla autonoma valutazione della Procura della Repubblica – Ufficio Titolare della Azione Penale -, fatti e circostanze che essi ritengono potrebbero avere rilevanza penale.
Fatti e circostanze che preoccupano perche’, a giudizio degli esponenti, essi potrebbero mettere a rischio, per il futuro, la tutela e la certezza dei Diritti Costituzionalmente garantiti ad ogni Cittadino.
Fatti e circostanze che potrebbero prefigurare inoltre deviazioni insopportabili del nostro sistema ordinamentale e potrebbero costruire, se non tempestivamente e severamente contrastati, condizioni di indebita alterazione del quadro di regole su cui si fonda la nostra Societa’ Nazionale, ed il rapporto dei poteri tra Funzioni ed Amministrazioni dello Stato.
Cioe’ fatti e circostanze che il nostro sistema giuridico definisce “Atti di natura eversiva”.
Infatti
PREMESSO CHE
1. il Tribunale per i Minorenni di Firenze, in data 9 Settembre 2004, ha emesso la sentenza-ordinanza (che si allega in copia come Annesso A), con la quale ha disposto, con “efficacia immediata”, che all’intero nucleo familiare del sig. Chfouka Salah - Cittadino del Regno del Marocco immigrato in Italia, dove risiedeva nel territorio di Capannori Provincia di Lucca, fino all’intervento di un decreto di espulsione firmato dal Sig. Prefetto di Lucca in data 21 Maggio 2004 - era riconosciuto il Diritto a permanere sul territorio italiano, nell’esclusivo e prevalente interesse della figlia minorenne Hind, e disponeva il loro conseguente Diritto a ricevere un regolare Permesso di Soggiorno per “motivi familiari”, con il connesso Diritto del capo famiglia ad esercitare attivita’ lavorativa;
2. La sentenza-ordinanza aveva conoscenza e dava atto che nei confronti del predetto Chfouka Salah fosse stato disposto il citato decreto prefettizio di espulsione.
[Tale decreto - va ricordato, anche se cio’ e’ ininfluente nel contesto del presente esposto - era stato determinato dalla conforme richiesta della Questura di Lucca, presentata al Prefetto nella stessa data del decreto. Successivamente il provvedimento espulsivo era stato confermato dallo stesso Prefetto in base al rinnovato ed identico parere della medesima Questura che risulta motivato e giustificato non per atti illeciti consumati dall’interessato ed accertati dall’Autorita’ competente; ma sulla affermazione che “non fosse mai stata presentata formale domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell’interessato” .
Tale affermazione e’ stata contestata dall’interessato che sostiene di aver presentato regolare richiesta ed esibisce un foglio timbrato dalla Questura con apposta manoscritta la dicitura “rinnovo permesso” accanto alla data di appuntamento.
In prima istanza il Tribunale di Lucca non ha riconosciuto che tale apposizione potesse immediatamente essere riferita od attribuita alla Questura e pertanto ha confermato la validita’ del provvedimento espulsivo. Contro tali decisioni Chfouka Salah sta espedendo, tramite i propri legali, i previsti ricorsi giurisdizionali];
3. Il Tribunale per i Minorenni, pur non entrando nel merito di tale provvedimento espulsivo (ancorche’ impugnato dall’interessato), motivava la propria disposizione esecutiva (peraltro in via provvisoria ed urgente, rimanendo impregiudicato l’esito della decisione definitiva) sulle sole ragioni ed argomentazioni normative di propria specifica competenza, e cioe’: “La tutela dei minori” accompagnati e non, immigrati e non;
4. Tali argomentazioni sono state esplicitate in sentenza con puntuali riferimenti alla normativa vigente in tema di Immigrazione (L. 189/02 detta Legge Bossi-Fini), per la parte specifica ove si tratta la materia del Diritto dei minori.
Riferimenti confortati dai richiami (citati in sentenza) alla Costitituzione Italiana ed al quadro normativo sulla tutela dei minori definito, oltreche’ dalla Legge Bossi-Fini, anche dal D. Lgs 286-1998 e persino dal C.P. (art. 570) in relazione alla violazione dei doveri di assistenza e mantenimento del minore da parte dei responsabili della potesta’ di genitori (art. 316 c.c.), ed al Diritto Internazionale comunemente accettato, come la Convenzione di New York sui Diritti dei Minori, ratificata dal nostro Parlamento;
5. La sentenza-ordinanza veniva notificata con urgenza, via fax, alla Questura ed alla Prefettura, Amministrazioni deputate alla esecuzione di quel provvedimento giudiziario, emesso, si ricorda, “con efficacia immediata”;
6. La Questura veniva anche richiesta dal Tribunale di depositare tempestivamente la documentazione (copia del provvedimento di espulsione e delle motivazioni del mancato rinnovo del permesso di soggiorno) ritenuta da quell’organo giudiziario necessaria ed idonea per determinare il pronunciamento definitivo di quel Tribunale. Alla data del 9-10-2004 nessuna documentazione, per quanto esigita dalla Autorita’ Giudiziaria, risultava essere pervenuta dalla Questura alla cancelleria od alla segreteria del Giudice Romagnoli;
7. Il Questore di Lucca ha ritenuto di non ottemperare ad alcuna di tali disposizioni esecutive. Ne’ ha restituito al Cittadino Chfouka i documenti di identita’, movimento (patente di guida) e attivita’ lavorativa (tesserino della Camera di Commercio) inibendone dunque il Diritto a svolgere attivita’ lavorativa ed alla affermazione della sua stessa identita’;
8. Egli ha inoltre resistito alla richiesta (depositata in data 18 Settembre 2004) del legale che cura gli interessi della Famiglia Chfouka, l’Avv. Casella Mauro, il quale l’aveva presentata anche come diffida a procedere alla esecuzione di una sentenza gia’ di per se stessa e per sua stessa esplicita volonta’“immediatamente efficace”;
9. Solo in data 4 Ottobre il Sig. Questore di Lucca, Dott. Manzo, ha ritenuto di giustificare il proprio comportamento omissivo con la lettera “Cat A12/Imm.-04” destinata al legale della famiglia Chfouka che alleghiamo al presente esposto (come Annesso B) avendone ottenuto copia e dichiarazione liberatoria d’uso e pubblicizzazione da parte dell’interessato e dai componenti maggiorenni del suo nucleo familiare;
tutto cio’ premesso, gli esponenti
CHIEDONO
di sapere se l’Ufficio della Procura della Repubblica, Titolare della Azione Penale, non ritenga di conseguenza:
a. Che sia fatto gravissimo e di evidente rilevanza penale la testarda omissione del Questore di atti dovuti, e la sua esplicita volonta’ di non dare esecuzione ad una sentenza-ordinanza, comunque “immediatamente efficace” perche’ tale definita nel suo dispositivo.
Una sentenza-ordinanza emanata da un Organo Legittimo della Funzione Giurisdizionale Italiana, pur restando impregiudicato il Diritto della Amministrazione di impugnare sia la sentenza-ordinanza notificata (cosa che a noi sembra comunque irritale in una fase provvisoria del giudicato), sia l’esito (oltreche’ della decisione definitiva di quel Tribunale) dei ricorsi presentati dalla Amministrazione nelle forme legittime e previste davanti ad organismi girisdizionali deputati a valutarli e che da tali organismi fossero stati eventualmente respinti;
b. che da parte del Questore sia stato mantenuto un inaccettabile atteggiamento pretestuoso ed illecito, gravemente lesivo dei doveri di Ufficio e contrario alle norme dell’Ordinamento Italiano fissato dalla Costituzione,
ü Omettendo di eseguire le disposizioni dell’Autorita’ Giudiziaria, trasmesse da quel Tribunale dei Minorenni con “efficacia immediata” -,
ü Contestando la “ritualita’” della decisione di quel Tribunale – quasi che le sentenze della Magistratura possano essere ritenute “accettabili ed eseguibili” solo ove assecondino i desiderata degli organismi amministrativi dello Stato, cosa che ai nostri occhi appare quantomeno inopportuna ed illecita -,
ü Arrivando ad affermare esplicitamente di non riconoscere la legittimita’ del Tribunale dei Minorenni (in specie pag. 2 rigo secondo della citata lettera del Questore) a determinare effetti sul decreto espulsivo, quando la stessa sentenza-ordinanza (come e’ ovvio ed ordinario che avvenga in simili atti giudiziari) richiama esplicitamente i riferimenti normativi di tale legittimazione a sentenziare;
ü E comunque ad osteggiarne le decisioni vanificando l’obiettivo che la sentenza-ordinanza voleva autoritativamente perseguire e determinare;
ü e di averlo fatto proprio mentre afferma di aver attivato, con una nota “rituale” alla Avvocatura di Stato, un formale ricorso nei confronti di quella sentenza-ordinanza provvisoria presso la sovraordinata Corte d’Appello dei Minori;
c. Che appaia inquietante e meritevole di sanzione l’atteggiamento irrisorio mantenuto dal Questore nei confronti delle prerogative del Tribunale dei Minorenni, laddove e’ stata lasciata senza esito anche la richiesta di quel Tribunale di depositare specifica documentazione necessaria alla determinazione della sentenza definitiva
d. Che tale comportamenti omissivi e renitenti configurino una insopportabile ed arbitraria limitazione delle prerogative costituzionali di un organo giudiziario indipendente da parte di un funzionario di una Amministrazione meramente esecutiva, tanto da far temere fortemente che una simile presunzione di indipendenza dalla Costituzione, dalla Legge e dalla subordinazione ordinamentale (pur non volendola considerare una sfrontata dichiarazione di sprezzante insofferenza a quei vincoli) ben possa prefigurare futuri scenari preoccupanti di arbitrarieta’ e pretesa di insindacabilita’ (anche nei confronti della Magistratura) da parte delle Amministrazioni dello Stato, e determinare la proliferazione di ingiustificate ed illecite limitazioni, per tutti i Cittadini Italiani (e dunque non solo nei confronti dei Cittadini Immigrati), dei Diritti e delle garanzie Costituzionalmente tutelati;
e. Che la deliberata omissione da parte del Questore e degli Organi preposti alla esecuzione di una qualsiasi sentenza e, nel caso, espressamente invitati a farlo dalla stessa Autorita’ Giudiziaria emanante il provvedimento, configuri estremi di concreta violenza privata, arbitraria ed ingiustificata, nei confronti dei Cittadini interessati dal provvedimento disatteso dal Questore (le Persone del nucleo familiare Chfouka). E che tale violazione dei Diritti Civili ed Amministrativi Personali si sia concretizzato in maniera particolare nei confronti di Chfouka Ymane della quale si sostiene che sia in una condizione di irregolarita’ similare a quella del padre Salah, e che dunque tale condizione sarebbe sanabile solo secondo le medesime procedure per lui suggerite, estemporaneamente, nella citata lettera del Questore.
Siano consentite alcune considerazioni finali, sui punti sopra esposti, per meglio argomentare l’interesse degli esponenti e la loro convinzione di essere legittimati, come Cittadini ordinari, alla stesura del presente esposto ed alla conoscenza del suo esito.
ü La sentenza-ordinanza del Tribunale dei Minori non ha inteso, a nostro parere, entrare nel merito delle motivazioni del decreto espulsivo.
Ne’ piu’ ne’ meno, cioe’, di quanto accada con una sentenza-ordinanza di un Tribunale della Revisione (comunemente detto della Liberta’), il quale non entra nel merito delle contestazioni penali nei confronti di un soggetto imputato, per il quale sia stato disposto anche un ordine di carcerazione preventiva.
Infatti tale istanza di garanzia delibera solamente sulla sussistenza o meno delle condizioni previste per la emissione di quel provvedimento restrittivo della liberta’ personale, come effetto e misura collaterale delle imputazioni ascritte. Cioe’ valutando e deliberando, pur senza intervenire sulla fondatezza delle imputazioni, sulle sole conseguenze immediate, limitative di Diritti prevalenti (la liberta’ personale), desunte dagli inquirenti in base a quelle imputazioni ed in funzione di esse.
Non diversamente accade quando un diverso Organismo giurisdizionale, pur senza entrare nel merito delle condanne inflitte, tuttavia valuta e decide su una istanza di incompatibilita’ sanitaria con la condizione di privazione della liberta’, avanzata da parte di un reo in stato di detenzione, e ne dispone la rimessione in liberta’ (condizionando certamente la applicazione degli effetti restrittivi di quelle pur legittime condanne), ancorche’ limitata nella forma degli arresti domiciliari.
Tali organismi deliberano dunque in relazione alla prevalenza di beni tutelati (liberta’, salute psico-fisica) ai quali si attribuisce preminenza su altre diverse condizioni e circostanze sulle quali pur siano stati emessi altri e specifici provvedimenti. E naturalmente influenza la efficacia ed applicabilita’ di tali provvedimenti pur non entrando nel merito degli stessi.
ü Come avviene per tali organi giurisdizionali, il Tribunale dei Minorenni ha dunque valutato circostanze altre e diverse (cioe’ la presenza nel nucleo familiare degli Chfouka di una ragazza minorenne ed il suo prevalente diritto ad essere tutelata nella sua personale condizione oggettiva di soggiorno nel nostro Paese) da quelle poste a base del decreto espulsivo nella vicenda esaminata, e le ha esplicitamente ritenute preponderanti sugli effetti delle decisioni emanate da altri e diversi organismi amministrativi.
ü Tanto e’ sufficiente, a nostro modesto avviso, a far apparire del tutto arbitraria la affermazione del Questore secondo la quale “il provvedimento espulsivo non e’ mai stato revocato o sospeso da nessuna autorita’ legittimata a farlo e pertanto (esso) e’ da ritenersi tutt’ora valido ed efficace”.
ü Sono forse impunemente non eseguibili le decisioni degli organismi giudiziari, quali essi siano, da parte di organismi meramente esecutivi, per quanto tali organi esecutivi (e persino gli organi inquirenti) possano essere convinti della non corretta interpretazione delle reali circostanze da parte di quegli organi giurisdizionali? Questo e’ tuttavia accaduto.
ü Il questore usa la medesima supponenza ed autoreferenzialita’ quando definisce la posizione della Sig.na Ymane Chfouka, defininendola semplicemente irregolare.
ü Ebbene la condizione di “presunta irregolarita’” di tale Persona, Ymane Chfouka, (quand’anche fosse corretto ritenerla effettivamente tale) sarebbe stata comunque determinata, a parere degli esponenti, non tanto dall’intervenuto decreto espulsivo nei confronti del proprio padre, quanto dall’immotivato ed illecito ritardo della Amministrazione Italiana nella regolarizzazione della sua personale posizione.
ü Essa infatti giunse regolarmente in Italia il 26 Settembre 2003, ancora minorenne, per il consenso rilasciato dalle Autorita’ Italiane (Questura di Lucca e la Ambasciata italiana in Marocco) alla richiesta di ricongiungimento familiare presentata dallo Chfouka, e presento’ tempestivamente richiesta di regolare permesso di soggiorno confortata dalla completa documentazione necessaria.
ü Ora: la Legge fissa in 20 giorni il limite massimo per la regolarizzazione di simili pratiche, quando esse siano perfette nella documentazione richiesta (e tali erano le documentazioni presentate da tutte le componenti della famiglia Chfouka), ma ad otto mesi di distanza, quando cioe’ veniva emanato il decreto espulsivo per il padre Salah, la Sig.na Ymane (come le altre sue familiari) non risultava ancora regolarizzata dall'Ufficio della Questura di Lucca. E senza alcun ragionevole motivo.
ü Con la sua lettera il Questore di Lucca sembra voler affermare dunque che una violazione di Legge, consumata da funzionari dello Stato e senza alcuna giustificazione, sarebbe comunque idonea a determinare per una Persona conseguenze devastanti (e che si pretende siano legittime) in virtu’ di atti successivi e per estensione non dichiarata dei suoi effetti. Atti non correlati alla medesima Persona, e posti in essere dai medesimi funzionari responsabili della violazione originaria.
ü Conseguenze per la Persona che, pur se si volesse ritenere legittimo quel successivo decreto di espulsione del genitore, non avrebbero potuto certamente concretizzarsi, con l’automatismo preteso, ove si fosse rispettato precedentemente il disposto legislativo e dunque il Diritto della Persona Ymane Chfouka e delle altre due donne sue familiari.
ü “Essendo venuta meno la causa originaria della loro presenza in Italia” recitava, a dimostrazione di questo assunto, la prima notifica della Questura alle familiari dello Chfouka, quando cioe’ si preannunciava loro l’orientamento ad opporre diniego alla loro regolarizzazione (notifica qui allegata come Annesso C).
E questo accade quando invece la nostra legislazione conferma, in caso di assenza intervenuta o addirittura di morte di un Cittadino (cioe’ l’unica causa non redimibile di una assenza), che ai familiari sopravvissuti siano estesi i diritti determinati dal rapporto di parentela (o anche di pura e sola convivenza) con il dante causa, fino alla permanenza nella abitazione con il subentro automatico negli eventuali contratti di affitto.
ü Qui invece si pretenderebbe che “avendo ucciso un uomo” sia legittimo pretendere che i suoi familiari cessino da qualsiasi diritto determinato dal loro esser Persone e Cittadini e familiari del “deceduto” e che essi siano espropriati anche dei diritti correlati al rapporto di parentela con “il morto”. E che dunque essi siano necessariamente accomunati alla “semplice rimozione” del loro congiunto. E cio’ si pretenderebbe che fosse una conseguenza legittima della circostanza che, violando la Legge, non sia stato regolarizzato in precedenza il loro personale rapporto anagrafico con lo Stato.
Cosi’ e’ accaduto ad esempio che Salah Chfouka non abbia potuto iscrivere il proprio nucleo familiare nella anagrafe del Comune di residenza (Capannoni), precedentemente al decreto espulsivo, proprio a causa dell’immotivato ritardo nella regolarizzazione del nucleo familiare, e che – successivamente al decreto – sia stata disposta la cancellazione dello Chfouka dai registri anagrafici del Comune e dunque si sia determinato il dissolvimento anagrafico di tutto il nucleo familiare. dalla residenza nel Comune di Capannoni. Esponendo le tre donne superstiti ad una condizione di totale insicurezza ed assenza delle assistenze previste.
(Con quale legittimazione ad esempio il Comune potrebbe dare corso ai progetti di integrazione ed assistenza economica, pur gia’ elaborati per il nucleo familiare dello Chfouka, senza esporsi a critiche pubbliche e non ultimo anche a responsabilita’ di rilevanza penale?)
Una cancellazione anagrafica, quella disposta per lo Chfouka, assolutamente tempestiva, a differenza di quanto avviene oggi per la esecuzione di una sentenza-ordinanza di un Tribunale di questo Paese.
Agli esponenti sembra incredibile che la consumazione di un reato possa consolidare effetti legittimi di atti e circostanze conseguenti a quel reato e consideriamo cio’ una insopportabile aberrazione della Cultura del Diritto Positivo che ci anima, e che contraddistingue il nostro Paese, nella Sua Costituzione e nel Suo Ordinamento.
I sottoscritti esponenti pertanto
CHIEDONO
all’Ufficio della S.V. di valutare molto attentamente se i comportamenti personali posti in essere dal sig. Questore di Lucca, Dott. Manzo, e dalla Amministrazione di Polizia non possano configurare chiari estremi di reati penali e di violenza privata (suscettibili dunque questi ultimi di doverose azioni e richieste risarcitorie, come recita l’art. 28 della nostra Costituzione – rimasto per ora intoccato dal delirio del suo cambiamento -).
E, nel caso, che l’Ufficio provveda ed agisca perche’ i responsabili siano perseguiti, per ciascun reato, con la fermezza con cui si procede contro qualsiasi altro Cittadino, autoctono o immigrato, responsabile di qualsivoglia reato.
Tanto chiediamo - unitamente alla cortese richiesta di essere informati, secondo le previsioni di Legge, sugli esiti del presente esposto - nella dottrina comunemente condivisa del Diritto Positivo, secondo la quale ogni reato ha una responsabilita’ penale personale, ma viene perseguito anche e soprattutto nell’interesse pubblico e generale, in ragione della indubbia rilevanza che qualsiasi e ciascun reato ha, per qualsiasi cittadino, nella alterazione del quadro di regole che un Paese si sia dato, per la ordinata e pacifica convivenza sociale, e che sia stato voluto e previsto dalla Costituzione e dalle Leggi dello Stato, a salvaguardia del Diritto Personale ed a tutela del comune interesse ed al rispetto assoluto di tali norme.
Con cio’ riteniamo di aver esaurito il nostro doveroso esposto e salutiamo con fiducia e rispetto istituzionale.
I FIRMATARI
Cognome e Nome n. a il Residenza firma leggibile




